Come parlare d’arte senza mostrare l’arte? Ancora sulla SIAE, secondo l’avvocato
Nonostante la giusta tutela degli autori, le norme che consentono in alcuni casi e a determinate condizioni l’uso lecito anche senza il consenso dell’autore, non brillano per la chiarezza e la coerenza della formulazione. Ecco quali sono
Sembra un paradosso. Invece è la situazione in cui potrebbero trovarsi i giornalisti negli articoli di recensione di esposizioni d’arte o di resoconto di mostre in galleria. Negli ultimi mesi la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) sembra infatti voler dare un giro di vite nell’interpretazione delle norme che consentono, ad alcune condizioni – o meglio, eccezioni -, la riproduzione su riviste e giornali di opere senza il consenso dell’autore (quando, di norma, l’autorizzazione per qualsiasi utilizzo di un’opera è rimesso alla discrezionalità dell’autore e, alla sua morte, per i successivi 70 anni, degli eredi).
La normativa sul diritto d’autore
Si tratta in particolare degli articoli 65 co. 2, 70 co. 1 e 1bis della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore che consentono, rispettivamente, la riproduzione di opere per l’esercizio del diritto di cronaca, la riproduzione di parti di opere se effettuati per uso di critica o di discussione, e su internet, per uso didattico o scientifico purché in bassa risoluzione e senza scopo di lucro. Queste disposizioni costituiscono un importante meccanismo di bilanciamento tra la protezione degli interessi degli autori delle opere o degli eredi e il conseguente diritto a controllarne l’utilizzo ed eventualmente subordinarlo al pagamento di un compenso, e la promozione della libertà di espressione e della diffusione della conoscenza e il diritto del pubblico di accedere e utilizzare tali opere in determinati contesti socialmente e culturalmente rilevanti.
C’è da dire che, purtroppo, le norme in questione che consentono in alcuni casi, e a determinate condizioni, l’uso lecito anche senza il consenso dell’autore, non brillano per la chiarezza e la coerenza della formulazione, lasciando ad esempio confusi i contorni e le differenze tra l’uso di critica e discussione, previsto dal primo comma dell’art. 70, e l’uso didattico e scientifico previsto dal comma 1bis, o le eventuali differenze tra fini commerciali e scopo di lucro, anche in contrasto con gli scopi di informazione contemplati (e quelli di documentazione o pubblicitari, esclusi), e, già in passato, avevano dato atto a diverse interpretazioni, più o meno restrittive, come quella volta a consentire lo scopo informativo alla base del diritto di cronaca solo per utilizzazioni transitorie, escludendo quindi la possibilità che una riproduzione rimanga per sempre disponibile su internet.
Diritto d’autore e internet
Ogni caso va da sé, e spetta all’interprete, in ultima analisi il giudice, verificare l’uso in concreto delle immagini, anche alla luce dei mezzi e del contesto, per valutare l’applicazione delle norme richiamate e, di conseguenza, la liceità o meno della utilizzazione in questione.
Così, ad esempio, di recente il giudice di Pace di Lucca, al termine di una causa (n. 616/2023) riguardante la rivista d’arte “AW ArtMag”, che si occupa di recensire mostre ed eventi nazionali, pur ribadendo in generale ed astratto “il principio cardine della legge sul diritto d’autore, in base alla quale è libero l’uso delle immagini ai fini di critica e discussione e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica“, ha ritenuto nel caso in esame che “la condotta tenuta da parte attrice non integra la violazione del diritto di riproduzione di opere d’arte rilevato che non è l’effettivo utilizzatore delle opere di arte e non ne ha tratto profitto” (decisione del 26 novembre 2023). Tuttavia, l’argomentazione alla base della decisione non emerge con chiarezza e i fatti oggetto di causa appaiono poco chiari.
In questo contesto, dai confini francamente a volte ancora troppo incerti, attraverso il “Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arte figurative”, edizione 2023 (il “Compendio”), la SIAE fornisce ai (potenziali) utenti linee guida dettagliate sulle autorizzazioni preventive per la riproduzione di opere artistiche degli artisti rappresentati dalla SIAE stessa, indicazioni sui diritti e sugli obblighi degli utilizzatori, sulle tariffe da applicare per le diverse tipologie di utilizzo.
Il Compendio riporta inoltre, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di articoli in cui la riproduzione delle opere avviene ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca.
Norme e compensi SIAE
Per quanto riguarda le autorizzazioni, il Compendio chiarisce che le riproduzioni devono essere autorizzate dal Visual Arts Office della SIAE stessa, in base alle caratteristiche dell’utilizzo e alle tariffe stabilite nel documento, con tempi specifici a seconda del tipo di utilizzo.
Costi e tariffe spesso, però, risultano non in linea con budget e tempi dei giornali. Ad esempio, per la riproduzione on line di un’opera il giornale si troverebbe a dover versare 30 euro per 1 opera, 40 euro da 2 a 3 opere e così via, fino a 4.133 euro necessari se si vuole riempire il proprio sito con 20-30mila immagini. Per la carta stampata, le cifre variano a seconda della tiratura e del formato da utilizzare, da 31 euro a 348,80 euro. Tariffa, per il digitale, che ha la validità di un mese e vede una maggiorazione del 100% qualora l’immagine passi in homepage e un’altra del 12% per ogni social network su cui viene condivisa. Quanto ai tempi di riscontro, l’assenso alla riproduzione prevede un iter di 15-30 giorni.
La riproduzione di una singola immagine di un’artista per articolo a fini di cronaca e attualità dovrebbe essere consentita; quanto meno secondo quanto trapelerebbe dalle indicazioni date dalla SIAE in occasione della mostra di Morandi, a Palazzo Reale di Milano. Secondo quanto poi chiarito a Il Giornale dell’Arte dalla dottoressa Stefania Caponetti, director Literature & Visual Arts della Siae, infatti “Gli articoli di cronaca o di attualità sono, di norma, elaborati brevi, e non necessitano di un ricco corredo fotografico, che al contrario può essere utile per articoli di complessità superiore, che assumono la connotazione di veri e propri «saggi» o «studi»”. Non solo; la eccezione sarebbe limitata alle riproduzioni su carta, mentre “Non è, invece, liberalizzata la riproduzione su supporti di carattere duraturo (come siti web e archivi digitali delle pubblicazioni cartacee) perché in questi casi, allo scopo di informazione, si sostituisce quello di documentazione, dato che è consentita un’accessibilità ai numeri pregressi e si viene a perdere il requisito dell’attualità”.
In caso di diritto di critica e discussione poi, la dottoressa Caponetti ricorda che le norme prescriverebbero che “l’uso delle opere sia «parziale» e che siano rispettate una serie di condizioni: sussistenza di una finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica; limitazione della citazione nella misura giustificata da tale finalità (funzionale quindi a esporre il pensiero dell’autore dell’opera originaria o il contenuto dell’opera citante); assenza di concorrenza dell’opera citante con i diritti di utilizzazione sull’opera citata; effettuazione delle menzioni d’uso; necessità che l’utilizzo abbia finalità esclusivamente illustrative e che non sia diretto a fini commerciali”.
Bisognerà, quindi, valutare caso per caso. Valutazione certamente non facile, demandata a direttori e/o giornalisti non sempre avvezzi all’interpretazione di norme e linee guida che, per non incorrere in sanzioni, potrebbero essere indotti prudenzialmente a non riprodurre alcuna immagine; con, forse, più danno, anche agli stessi autori delle opere in questione, che beneficio
Gilberto Cavagna
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