Il ritratto del Duca d’Este. Un’immagine di tutti e di nessuno
Il Duca d’Este ritratto da Velázquez diventa testimonial dell’aceto balsamico. Ma la Galleria Estense di Modena non ci sta e la Corte d’appello le dà ragione, ampliando la discussione sul diritto di riproduzione dei beni culturali
All’esito del giudizio di secondo grado, un produttore di aceto balsamico di Modena è stato condannato per l’indebito utilizzo dell’immagine del ritratto del Duca Francesco I d’Este di Velázquez, di proprietà della Galleria Estense di Modena, usata come marchio dei propri prodotti, in assenza di autorizzazione amministrativa e per mancato pagamento del canone prescritto.
Caso Duca d’Este: la sentenza della Corte d’appello di Bologna
Per la Corte d’appello di Bologna, infatti, “al pari del diritto all’immagine della persona disciplinato dall’art. 10 c.c., può sicuramente configurarsi un diritto all’immagine con riferimento ad un bene culturale in considerazione del suo valore collettivo, che trova il proprio fondamento normativo in un’espressa previsione legislativa ovvero negli articoli artt. 107 e 108 del D.lgs. N. 42/2004, norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione (C. Cost. n. 194/2013) – che vietano la riproduzione di un bene in mancanza di approvazione (e pagamento del canone) – oltre che nei numerosi espressi richiami nello stesso codice al diritto all’immagine e al decoro del bene culturale” (così sentenza n. 1792/2024 del 24/09/2024).
Secondo i giudici emiliani, più in particolare, “Il divieto di utilizzo dell’immagine di beni culturali senza specifica autorizzazione si ricollega quindi direttamente al principio per cui i beni culturali, qualora toccati da dinamiche di mercato, perderebbero il loro valore come individuato e ritenuto meritevole di tutela dal legislatore” e “solo un’autorizzazione amministrativa può rimuovere il limite all’esercizio dell’attività economica del privato, previa valutazione tecnico-discrezionale della compatibilità dell’uso dell’immagine con la destinazione culturale del bene”.
Riproduzione dei beni culturali e tutela
La natura stessa del bene culturale intrinsecamente esigerebbe pertanto la protezione della sua immagine, intesa come diritto alla sua riproduzione nonché come tutela della considerazione del bene da parte dei consociati, oltre che della sua identità, intesa come memoria della comunità nazionale e del territorio, quale nozione identitaria collettiva. Con la conseguenza che, in mancanza di detta autorizzazione, l’uso dell’immagine in un’attività economica sarebbe illecito e, come tale, fonte di danno risarcibile (sempre però, in concreto, da dimostrare).
Duca d’Este: una sentenza che farà discutere
La sentenza, come altre pronunce già emesse in passato su casi simili, farà sicuramente – e ancora una volta – discutere, poiché riconosce una tutela proprietaria, come quella assicurata dal diritto d’autore, ad opere di dominio pubblico e risalenti nel tempo, come i beni culturali, ben oltre ogni possibile termine di durata. Ci si domanda inoltre come e con quali parametri l’Amministrazione possa di volta in volta valutare quale uso in attività economiche sia compatibile con l’immagine di ogni singolo bene culturale e se, in ultima analisi, possa essere lecitamente di qualcuno ciò che è giustamente di tutti.
Gilberto Cavagna di Gualdana
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