Chi paga il diritto di seguito?
Siete l’autore di un’opera d’arte? Lo sapete che, ogni volta che l’opera viene venduta, una percentuale va a voi? A quanto pare in molti non lo sanno, visto che a riscuotere ci pensano in pochi…
COS’È IL DIRITTO DI SEGUITO
Il diritto di seguito è il diritto inalienabile, riconosciuto agli autori di opere d’arte, di percepire un compenso per ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione da parte dell’autore. È calcolato in misura percentuale sul prezzo di vendita e mira a garantire agli autori di opere la partecipazione economica al successo delle loro opere.
CHI DEVE PAGARLO
Il soggetto obbligato al pagamento del relativo importo può essere sia il venditore – come espressamente stabilito dalla legge – sia l’acquirente. A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 26 febbraio 2015, causa C-41/14), secondo la quale la somma dovuta all’autore per ogni vendita dell’opera successiva alla prima può essere corrisposta, in via definitiva, dall’acquirente o dal venditore.
Tale pronuncia è stata emessa nell’ambito di una controversia tra Christie’s France e il Syndicat national des antiquaires per le vendite realizzate dalla casa d’aste nel periodo 2008-2009. Nelle condizioni di vendita era scritto che Christie’s, in nome e per conto del venditore, avrebbe percepito da parte dell’acquirente una somma corrispondente al diritto di seguito, per ogni lotto indicato nel catalogo con un determinato simbolo; una volta ricevuto tale importo, Christie’s lo avrebbe versato al soggetto incaricato della riscossione per conto dell’artista. La validità di tale clausola, che poneva il pagamento del diritto di seguito a carico dell’acquirente e non del venditore, era dubbia in quanto la direttiva comunitaria sul diritto di seguito (2001/84/CE) pone a carico del venditore il pagamento del diritto sulle successive vendite.
QUALI SONO LE DEROGHE
Il caso, giunto innanzi alla Corte di Cassazione francese, è stato rinviato alla Corte di Giustizia, che ha risposto al quesito se era possibile derogare convenzionalmente alla direttiva 2001/84 relativamente all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento.
Con la sentenza in questione, la Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere deroghe al principio secondo cui il debitore è il venditore, pur essendo limitati nella scelta del diverso soggetto che, in via esclusiva o solidale con il venditore, è obbligato al pagamento dei compensi. Il debitore, quindi, può essere un soggetto diverso dal venditore, purché sia scelto tra i professionisti che intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari negli atti di rivendita rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva.
Anche in Italia, quindi, sarà possibile derogare al dettato della legge sul diritto d’autore e porre a carico di un soggetto diverso dal venditore l’onere di pagamento del diritto di seguito.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato in versione ridotta su Artribune Magazine #25
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