Il futuro del mercato dell’arte dal punto di vista legale
Quali sono le conseguenze e gli accorgimenti legali connessi allo spostamento delle transazioni artistiche online per effetto della pandemia? L’analisi dell’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana, curatore del blog su Linkedin “TIP-TAP Thoughts on Intellecutal Property and Art Protection”.
La diffusione del Covid-19 ha stravolto le nostre vite e modificato attività e comportamenti.
Anche il mercato dell’arte non è rimasto immune alle conseguenze della pandemia; le principali fiere di settore sono state convertite in esposizioni virtuali (quando purtroppo non posticipate, molte direttamente all’anno prossimo), le gallerie hanno sospeso mostre e rinviato vernissage, spostando esibizione e vendita delle opere su siti e portali online, le case d’aste si sono attrezzate per battere le opere esclusivamente su Internet, quando prima tale modalità era esclusiva di pochi operatori o specifiche sessioni.
Il cambiamento da un contesto quasi esclusivamente reale, legato a rapporti personali e a un incontro fisico tra clienti, artisti, professionisti e opere, a un contesto necessariamente virtuale, con rapporti solo da remoto e filtrati dalla tecnologia, comporta tuttavia ripercussioni non solo nel modo di comportarsi e rapportarsi, ma anche di disciplina legale dei rapporti e di applicazione delle norme; in particolare per gli operatori che agiscono professionalmente nel mercato dell’arte: mercanti, galleristi, case d’aste, ecc.
La vendita di opere d’arte da parte di un professionista tramite Internet, infatti, costituisce una delle fattispecie riconducibili alla disciplina dei contratti a distanza prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del consumo”), come integrata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (il “Codice del commercio elettronico”), ed è soggetta a tutta una serie di norme volte a tutelare il consumatore, che si trova ad acquistare un bene (quale è anche un’opera d’arte) senza la possibilità di visionarlo e di negoziare la compravendita di persona. Di conseguenza, mercanti, galleristi, case d’aste e gli altri professionisti che operano nel mercato dell’arte e che ricorrano (in questo periodo, ma anche in precedenza e in futuro) all’e-commerce devono ottemperare a questa normativa che prevede innanzitutto che il professionista fornisca al potenziale cliente tutte le informazioni necessarie (come le caratteristiche del bene, gli estremi del professionista, gli elementi essenziali su prezzo, modalità di pagamento, consegna del bene, diritto di recesso, ecc.) in modo appropriato, in un linguaggio semplice e comprensibile.
Tali obblighi si aggiungono quindi a quelli già previsti e sanciti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (il “Codice dei beni culturali”) che già adesso impongono a galleristi, mercanti e case d’aste di fornire all’acquirente “la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime” (art. 64 del Codice dei beni culturali) o quanto meno una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili, se possibile apposta su copia fotografica delle opere in questione.
“Gli operatori del mercato dell’arte risultano essersi, per la maggior parte, prontamente uniformati alle modifiche imposte dalla diffusione del Covid-19 e ai conseguenti provvedimenti, e alcune soluzioni probabilmente permarranno anche al termine della pandemia”.
Il Codice del consumo prevede inoltre che, in caso di vendite “a distanza”, salva diversa pattuizione delle parti, il professionista sia obbligato a consegnare i beni senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto e che quest’ultimo fornisca all’acquirente, al più tardi al momento della consegna dei beni, una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Per le eventuali controversie scaturenti da tali contratti la competenza territoriale inderogabile è, di norma, quella del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Per quanto riguarda le aste online (che non trovano, nel nostro ordinamento, un organico quadro legislativo, ma rappresentano ormai una opzione da tempo adottata da molti operatori del mercato dell’arte), di solito i siti delle case d’aste riportano dettagliatamente modalità e procedure di svolgimento degli incanti e di acquisto dei beni.
In base al Codice sul commercio elettronico tali siti devono in ogni caso indicare modalità di svolgimento dell’asta (tipologia, modalità di formazione del prezzo, regole di aggiudicazione ed eventuali rilanci, limiti temporali dell’iniziativa), oltre ovviamente ogni informazione atta a consentire l’esatta indicazione del bene posto all’incanto.
Gli operatori del mercato dell’arte risultano essersi, per la maggior parte, prontamente uniformati alle modifiche imposte dalla diffusione del Covid-19 e ai conseguenti provvedimenti, e alcune soluzioni probabilmente permarranno anche al termine della pandemia, andando ad aggiungersi e integrarsi con altre pratiche ‒ come, ad esempio, lo svolgimento di opportune due diligence ‒ che stanno caratterizzando il futuro del mercato dell’arte (dal punto di vista legale).
‒ Gilberto Cavagna di Gualdana
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