Decreto Rilancio. Gli avvocati leggono i provvedimenti sulla cultura

Fabiola Iraci Gambazza e Giovanni Maria Riccio dello Studio Legale E-Lex riassumono i provvedimenti a favore della cultura contenuti nel Decreto Rilancio, messo a punto nelle scorse ore dal Governo.

Il 14 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio, avente l’obiettivo di “ripartire” a seguito dell’emergenza sanitaria, mediante l’adozione di una serie di misure economiche a supporto di diversi settori dell’economia. La bozza del decreto si compone di 256 articoli.
Nell’ambito del settore cultura, sono state adottate misure specifiche, al Titolo VIII, di cui il Capo I, si intitola “Misure per il turismo e la cultura”. Dagli artt. 183 all’art. 187 ter, vi è la previsione dell’adozione di misure destinate al settore turismo.
Per quanto riguarda invece le misure per la cultura nello specifico, l’art. 187 quater denominato “Misure per la cultura” richiama l’art. 89 del Decreto 18/2020, ove al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, venivano istituiti due fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze in questi settori. Con il Decreto Rilancio, cambia la dotazione complessiva dei due fondi da 130 milioni di euro a 245 milioni, oltre a prevedere un possibile aumento per l’anno 2021. Inoltre, è istituto un fondo per l’intera filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti di cultura, elencati all’art. 101 comma 3 del Codice dei beni culturali.
Il fondo è destinato anche a colmare le perdite derivanti dalla cancellazione di eventi (spettacoli, fiere, congressi e mostre) a causa dell’emergenza sanitaria. Entro trenta giorni a partire dal 14 maggio, verranno stabilite le modalità per accedere a tali fondi, mediante l’adozione di decreti del Ministro per i beni culturali. Al fine di avviare l’attività di musei e luoghi di cultura, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l’anno 2020. Il Fondo unico dello spettacolo può essere utilizzato anche per le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il fondo è destinato anche a colmare le perdite derivanti dalla cancellazione di eventi (spettacoli, fiere, congressi e mostre) a causa dellemergenza sanitaria”.

Al fine di sostenere la ripresa della cultura, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli: è autorizzata per tale finalità una spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, è possibile richiedere il rimborso dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, che non sono stati annullati causa COVID-19. L’organizzatore dell’evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. Il voucher equivale al rimborso dell’acquisto e non si richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Dalla lettura dell’art. 187 quinquies, si evince l’istituzione di un fondo, denominato “Fondo cultura”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, di cui il Ministro per i beni culturali e il turismo e il Ministro dell’economia e delle finanze stabiliranno le modalità di funzionamento attraverso un decreto.
Quest’ultimo potrà prevedere, inoltre, una quota di finanziamento proveniente da tale Fondo per la costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il Fondo può essere incrementato dall’apporto finanziario proveniente da soggetti privati e sulla base di una convenzione con il Ministro per i beni culturali, l’Istituto nazionale di promozione, anche congiuntamente a società partecipate, può occuparsi dell’organizzazione e della gestione di iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, oltre che svolgere attività di assistenza e consulenza.

LE MISURE A FAVORE DI ARTISTI, INTERPRETI ED ESECUTORI

Infine, l’art. 187-sexies dispone misure economiche a supporto degli artisti, interpreti ed esecutori. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, i Commissionari liquidatori del Fondo IMAIE in liquidazione depositeranno il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto: una delle voci del bilancio sarà “lentità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori”. Ne saranno altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. Il termine di riscossione di questi crediti è di millenovantacinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nominativi, a eccezione dei titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, che hanno il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo decreto.
A seguito dell’approvazione del bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Tale modalità si applica anche per l’eventuale successivo residuo attivo.

Fabiola Iraci Gambazza e Giovanni Maria Riccio

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Giovanni Maria Riccio

Giovanni Maria Riccio

Professore di Diritto comparato, insegna Legislazione dei beni culturali e dello spettacolo e Diritto d’autore presso l’Università di Salerno. È stato visiting professor presso le Università “Joseph Fourier” di Grenoble (Francia) e il Politecnico di Beja (Portogallo), visiting fellow presso…

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