Gli alberi monumentali sono la nostra memoria storica. Come li tuteliamo?
Gli eventi estremi dovuti al cambiamento climatico che stanno colpendo le nostre città mettono in pericolo anche il patrimonio arboreo. Ma quando si tratta di alberi monumentali come vengono tutelati in Italia?
Secondo Baudelaire la natura è un tempio e per il nostro ordinamento giuridico alberi che presentano determinate caratteristiche sono monumenti.
In tempi di cambiamento climatico molti di quelli che la legge definisce “alberi monumentali” sono andati persi, sradicati dal vento e dalla pioggia, e si è molto parlato di messa in sicurezza del territorio e della vegetazione. Per questi monumenti naturali esistono, tuttavia, regole specifiche in relazione alla loro manutenzione, al fine di garantirne la tutela.
Gli alberi monumentali come memoria storica
Ma che cosa si intende per alberi monumentali da un punto di vista giuridico e qual è la loro particolare disciplina?
Il termine “albero monumentale” compare nella legislazione nazionale con la novella apportata al Codice dei beni culturali e del paesaggio nel 2008, a seguito della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione europea del paesaggio. Il d. lgs. 63/2008 ha infatti aggiunto all’art. 136 del Codice – che sottopone a “tutela paesaggistica” una serie di beni considerati di “notevole interesse pubblico” – le cose immobili aventi cospicui caratteri di “memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali”.
Il riferimento alla memoria storica è coerente con la definizione che il Codice dà di paesaggio, vale a dire “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, che è meritevole di protezione solo “relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale” (art. 131). In altre parole, il Codice tutela il paesaggio non solo e non tanto perché portatore di valori estetici (perché bello), quanto di valori identitari (perché il soggetto ha un determinato rapporto con quel paesaggio).
La tutela degli alberi monumentali
Perché un albero monumentale sia sottoposto alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio è necessario che la Commissione regionale per i beni paesaggistici emani la dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 140). Qualora questa dichiarazione sia resa, l’albero in questione sarà sottoposto a vincolo: con la conseguenza che, ad esempio, non potrà essere tagliato se non previa autorizzazione della Regione (art. 146). Non è invece necessaria l’autorizzazione, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 149), come gli interventi di messa in sicurezza a seguito di una calamità naturale.
Oltre che al vincolo paesaggistico, un albero monumentale può sottostare anche a un vincolo ulteriore. Tra il 2013 e il 2014 è stata emanata infatti una legislazione omogenea a livello nazionale relativa agli alberi che presentano il requisito della “monumentalità” definito dal legislatore (Legge n. 10/2013 e decreto ministeriale 23 ottobre 2014). Questa normativa ha anche istituito l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, che è possibile consultare sul sito del Ministero dell’Agricoltura.
La definizione di albero monumentale contenuta in queste norme tiene conto degli aspetti naturalistici, paesaggistici e storico-culturali, e stabilisce che sono tali: a) quelli che costituiscono rari esempi di “maestosità e longevità, per età o dimensioni” o che presentano “particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie”, ovvero quelli che recano “un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali”; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale (art. 7, Legge 10/2013).
I criteri di monumentalità secondo la legge
I criteri di monumentalità sono ulteriormente specificati dal decreto ministeriale che stabilisce che è pregio naturalistico quello legato “all’età e alla dimensione”, a “forma e portamento”, “ecologico”, alla “rarità botanica”, all’”architettura vegetale”; pregio paesaggistico quello che considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo; pregio storico-culturale-religioso quello legato alla componente antropologico-culturale, intesa come “senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e dei costumi” (art. 5 d.m. 77031/2014).
Qualora venga riconosciuta la “monumentalità” di un determinato esemplare arboreo, questo sarà sottoposto a un vincolo finalizzato alla sua tutela e salvaguardia: e così “l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale” saranno possibili solo per “casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative”, e solo previa autorizzazione del Comune nel quale l’albero si trova e parere vincolante del Corpo forestale dello Stato (art. 9 d.m. 77031/2014).
Alberi monumentali, tra tutela e sicurezza
L’autorizzazione non è necessaria qualora si sia di fronte a un “pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana”: in questi casi l’amministrazione comunale provvede “tempestivamente” agli interventi necessari a prevenire ed eliminare il pericolo, dandone in seguito immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato. La violazione di queste norme comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
Ciò significa dunque che anche la potatura della chioma degli alberi monumentali necessita di preventiva autorizzazione, come specificato da una circolare del Ministero dell’Agricoltura e dalle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali messe a disposizione sul sito web del Ministero stesso. Questo stesso documento contiene anche un capitolo dedicato alla messa in sicurezza degli alberi monumentali per evitare danni a cose e persone, tramite gabbie, cavi tiranti o speciali tutori. A tal proposito, pensiamo alla quercia di piazza 24 Maggio a Milano – oggetto dell’installazione con i tre bambini impiccati di Maurizio Cattelan nel 2004 – da anni sostenuta da una piramide di acciaio e che proprio lo scorso anno è stata oggetto di un ulteriore intervento di messa in sicurezza dopo i danni subiti da forti raffiche di vento.
Alla luce dei cambiamenti climatici che sempre più interessano anche il nostro Paese, quello della tutela degli alberi monumentali è di certo un tema destinato a diventare di grande interesse.
Federica Minio
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