Materiale protetto. Come utilizzarlo
La diffusione delle nuove tecnologie in ogni campo dell’agire umano e anche nei settori artistici tradizionali pone agli operatori del diritto interessanti problematiche giuridiche. Ad esempio, che ne è della tutelabilità delle nuove forme artistiche e del loro rapporto con le opere preesistenti?
Prendiamo il caso della fotografia: in un primo momento si è discusso dell’opportunità di tutelare un’opera ottenuta con un procedimento meramente tecnico; oggi non si discute dell’esistenza di scatti artistici e creativi, in quanto tali tutelabili dal diritto d’autore. La Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ha inserito le fotografie tra le opere tutelabili solo con la revisione di Bruxelles del 1948; in Italia, solo a partire dal 1979 è stata riconosciuta alle fotografie la dignità di opere tutelabili con diritto d’autore pieno.
La tendenza attuale è nel senso di tutelare con il diritto d’autore pressoché tutte le opere artistiche, purché presentino un minimo grado di creatività, a prescindere dal mezzo, manuale o tecnico, di realizzazione e di creazione delle stesse.
Questioni altrettanto interessanti e di difficile soluzione sono legate alla pratica di utilizzare nelle nuove creazioni materiale protetto dal diritto d’autore, preesistente e creato da altri autori. Se si chiede il permesso, con connesso riconoscimento economico, nulla quaestio. I problemi possono sorgere quando le utilizzazioni non sono precedute da alcun consenso.
Gli esempi di creazioni che utilizzano opere altrui, riproducendole e modificandole, sono svariati: si pensi alla parodia, al campionamento o all’uso di musiche come colonna musicale e sonora di un film. Proprio di sincronizzazione di musiche a immagini in movimento (film, opere televisive e audiovisive in generale) si è discusso nel workshop promosso dalla Cineteca di Bologna e dal Centro per lo sviluppo dell’audiovisivo e dell’innovazione digitale in Emilia-Romagna, che si è svolto a Bologna il 25 febbraio scorso in occasione di Visioni Italiane, 18esimo Concorso nazionale per corto e mediometraggi.
Un caso che ha scosso il settore delle arti visive, risalente a marzo 2011, è quello che ha visto contrapposto il fotografo francese Patrick Cariou all’artista Richard Prince, condannato per violazione del diritto d’autore per aver elaborato e ri-fotografato scatti artistici di Cariou. La decisione del giudice statunitense ha destato scalpore perché si pone in contrasto con un orientamento interpretativo secondo il quale queste forme artistiche sono lecite in applicazione della dottrina del fair use, che permette di utilizzare opere altrui senza il consenso degli aventi diritto, a condizione che l’opera frutto dell’elaborazione creativa possa arricchire culturalmente la società.
In Italia una analoga finalità di tutela dell’intesse pubblico è perseguita dalle norme di legge che regolano “le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore”: tipico esempio sono la citazione, il riassunto e la riproduzione parziale di opere altrui, considerate lecite se effettuate per uso di critica o discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; inoltre, se effettuate a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
È evidente che si tratta di questioni complesse da risolvere caso per caso e che presentano un discreto margine di incertezza, dovuto anche al fatto che l’uso delle nuove tecnologie rende mutevole la sottile linea di confine tra appropriazione parassitaria, elaborazione creativa e semplice ispirazione, o tra lecita citazione e abuso di opere altrui.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #6
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati