Agcom e il diritto d’autore sul web

Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il tanto atteso, e temuto, “Regolamento AGCOM” in materia di tutela del diritto d’autore su Internet. La nostra specialista in materia, Raffaella Pellegrino, illustra pro e contro del provvedimento.

Il Regolamento AGCOM da poco entrato in vigore mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali, a combattere la pirateria e, più in generale, l’utilizzazione non autorizzata di opere, intese come “opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, video ludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica” (art. 1, lettera p).
Il Regolamento prevede una procedura volta all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi in tempi rapidi: nel caso di procedimento ordinario, circa 35 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, mentre in caso di procedimento abbreviato, in presenza di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico o di violazione di carattere massivo, circa 15 giorni.
La disciplina dettata dal Regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità downloading o streaming, né ai programmi che rendono possibile la condivisione di opere, ma si riferisce ai prestatori di servizi della società dell’informazione (attività di mere conduit e di hosting) e ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici. In mancanza di un adeguamento spontaneo, le conseguenze dell’accertata violazione dei diritti d’autore sono, a seconda dei casi, la rimozione selettiva delle opere, la disabilitazione dell’accesso alle opere digitali in caso di violazione massiva o la disabilitazione dell’accesso al sito ospitato su server ubicato all’estero.

La sede dell'AGCOM

La sede dell’AGCOM

I vantaggi di tali procedure sono evidenti e sono quelli tipici dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), cioè tempi rapidi e certi, al contrario di quanto potrebbe accadere rivolgendosi all’autorità giudiziaria.
Le reazioni dei titolari di diritti (produttori cinematografici, case discografiche, editori ecc., ma anche autori) sono state positive, mentre “il popolo della Rete” teme i possibili abusi di queste procedure amministrative e le limitazioni della libertà di espressione. A questo punto non resta che attendere i risultati in concreto ottenuti, ricordando che l’Autorità ha espressamente previsto una clausola di rivedibilità, per cui sarà possibile rivedere il Regolamento sulla base dell’esperienza derivante dalla sua attuazione.

Raffaella Pellegrino

www.agcom.it

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #18

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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