NFT, leggi e tasse. Molte domande, poche risposte

Continuano i nostri approfondimenti sulla questione NFT, quei Non Fungible Token che tanto stanno facendo discutere il mondo, non solo dell'arte. Questa volta la parola passa a Giulia Cipollini, avvocato specializzato in questioni tributarie e fiscali.

Negli ultimi mesi, nel mondo dell’arte (e non solo) il tema di conversazione più caldo sono i Non Fungible Tokens o NFT: creazioni d’arte digitale, ma anche opere fisiche trasposte su file, che vengono rese uniche attraverso l’applicazione della tecnologia blockchain.

NATIVI DIGITALI E OPERE TOKENIZZATE

Le grandi cifre registrate dalle vendite di NFT e l’interesse per questa nuova forma di tecnologia (in realtà già esistente da diversi anni) ha attratto l’interesse anche degli artisti di fama internazionale, che si affiancano ormai agli artisti nativi digitali come il misterioso PAK, la cui identità è sconosciuta ma le cui opere saranno presto vendute all’asta da Sotheby’s. Anche Urs Fischer metterà in vendita una serie inedita di opere digitali NFT attraverso tre diversi canali: la PACE Gallery, la nuova app di aste FairWarning (creata dall’ex co-chairman di Christie’s Loïc Gouzer) e la piattaforma di vendita online MakersPlace.
In altri casi, sono opere d’arte fisiche a venire “tokenizzate”, ovvero trasformate in un’opera d’arte digitale e vendute come tali: pensiamo all’operazione della società di trading online Injective Protocol rispetto all’acquisto del quadro Morons di Bansky e al noto progetto di Damien Hirst.
Con gli NFT, l’opera d’arte digitale diventa unica e “rara”. L’elemento dirompente è che con la blockchain il trasferimento dell’opera viene spesso realizzato in forma automatica mediante i cosiddetti “smart-contract”, utilizzando cryptovalute, e così viene registrata l’identità (almeno quella digitale) dell’autore e di tutti i proprietari successivi.

I PREGI DEGLI SMART CONTRACT PER GLI ARTISTI (AMERICANI)

Gli artisti possono vendere le proprie opere direttamente su piattaforme digitali, senza l’intermediazione dei galleristi e degli altri tradizionali “gatekeepers” del mondo dell’arte, che rappresentano però spesso una guida per l’artista, anche in una ottica di valorizzazione del medesimo. Inoltre, sebbene anche molte piattaforme di vendita digitali chiedano commissioni sulle vendite, gli artisti hanno comunque l’importante vantaggio di poter ricevere royalties su ogni vendita successiva alla prima (le vendite che alimentano il cosiddetto “mercato secondario”), grazie alla tecnologia blockchain, che ne consente la sicura tracciabilità, e all’utilizzo di smart contracts che consentono loro di vedersi accreditata, in maniera automatica e immediata, una quota del prezzo di vendita.
Quest’ultima funzionalità è tanto più importante per gli artisti americani che, seppure privilegiati da un sistema dell’arte contemporanea molto dinamico, scontano l’assenza di una legge federale che riconosca loro il cosiddetto “diritto di seguito”, ossia il diritto a vedersi riconosciuta una percentuale su ogni vendita successiva alla prima, che talvolta avviene a un prezzo di gran lunga superiore. In questo caso, è evidente come le funzionalità consentite dall’utilizzo degli smart-contract possano facilitare la vita agli artisti, consentendo di mettere in pratica il modello contrattuale Siegelaub-Projansky, introdotto negli Anni Settanta in America e che prevedeva, in favore degli artisti, clausole sulle royalties o sulla registrazione dei passaggi di proprietà: esattamente quello che gli smart-contracts consentono di mettere in pratica in maniera facile e sicura.

Rafaël Rozendaal, Fear of Choice, 2019 NFT Foundation

Rafaël Rozendaal, Fear of Choice, 2019 NFT Foundation

COLLEZIONISMO NFT E QUESTIONI GIURIDICHE

In un’ottica di rischi a carico dei collezionisti che scambiano NFT con cryptovalute, occorre evidenziare che quello maggiore è rappresentato dalla ben nota volatilità di queste monete virtuali. Inoltre, acquistando un NFT, l’acquirente si accolla anche tutti i relativi rischi, come quello di perdere l’accesso all’opera digitale a causa della perdita della password di accesso al proprio “digital wallet” o di attacco hacker (quest’ultimo però molto più difficile a verificarsi).
Dal punto di vista giuridico e fiscale italiano, le problematiche che richiedono di essere affrontate sono molteplici. I principali aspetti legali riguardano la regolamentazione degli scambi (ossia la nuova contrattualistica creata a corredo del trasferimento della titolarità degli NFT) e la tracciabilità della catena delle vendite intervenute.
Per quanto riguarda le implicazioni di natura fiscale, bisogna anzitutto sapere che, ad oggi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta solamente in relazione al trattamento fiscale dei fungible tokens, ad esempio gli “utility tokens” (tokens fungibili che riconoscono il diritto di utilizzare determinati prodotti o accedere a determinati servizi). Ma nessun chiarimento è ancora stato diffuso relativamente al caso specifico di NFT collegati a opere d’arte digitale.

SUGLI NFT BISOGNA PAGARCI LE TASSE?

Occorrerà chiarire, ad esempio, se le opere di “cryptoarte” possano essere qualificate come “opere d’arte” secondo le leggi tributarie italiane, che sembrano invece, allo stato attuale, presupporre il requisito della materialità e della originale “creazione” da parte dell’artista. Ad esempio, in una recente Risposta ad interpello (Risposta 2 settembre 2020, n. 303), l’Agenzia delle Entrate ha escluso che l’aliquota IVA agevolata potesse essere applicata a sculture create in serie da un artista attraverso l’utilizzo di una stampante 3-D, proprio perché tali oggetti non potevano essere, a parere dell’Agenzia, equiparate a opere d’arte.
Simili incertezze riguardano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale dei possessori di NFT. In via generale, infatti, un soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto a indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi ogni eventuale “opera d’arte” detenuta all’estero e suscettibile di produrre redditi in Italia. Ma nel caso di un NFT, non è facile comprendere, almeno allo stato attuale, entro quali condizioni l’opera d’arte digitale (sempre ammesso che possa essere qualificata come tale) possa essere intesa come “posseduta all’estero”.
È di tutta evidenza che il Legislatore e gli operatori del mercato dell’arte si trovano davanti alle nuove sfide imposte dal progresso tecnologico. Il mercato degli NFT è solamente agli inizi e siamo certi che i legislatori dei vari Paesi faranno maggiore chiarezza sulle tematiche legali e fiscali che ne derivano.

– Giulia Cipollini

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