NFT e collezioni private. Come funziona l’eredità digitale?

NFT e opere d’arte digitale rientrano a pieno titolo tra i beni digitali a contenuto patrimoniale. Ma quali norme ne regolano la successione ereditaria?

Con la rivoluzione digitale, la vita e la quotidianità di ciascun individuo sono mutate radicalmente e con esse la società: i professionisti (e non) quali fotografi, architetti, scrittori e disegnatori creano costantemente opere dell’ingegno digitali, i collezionisti vanno in cerca di oggetti digitali (tra questi i Bitmonds), gli utenti della rete investono e pagano in criptovalute (l’opera di Beeple The Last 5000 Days è stata pagata in criptovalute), gli artisti esprimono il proprio estro attraverso tecnologie informatiche (tra gli italiani si ricordano Federico Clapis, Alessandro Bavari, Andrea Bonaceto, Andrea Chiampo, Alessio de Vecchi, DotPigeon, Fabio Giampietro, Mattia Giordano, Giuseppe Lo Schiavo, Giovanni Motta, Davide Petraroli, Annibale Siconolfi, Fabiano Speziari) e vendono copie digitali delle loro opere (gli NFT – Non fungible token), le gallerie d’arte espongono opere d’arte digitali (il DART ‒ Dynamic Art Museum ospita la mostra 2121 sulla Crypto art).
Tutto questo grazie a nuovi elaboratori elettronici con prestazioni computazionali elevatissime e a nuove tecnologie (quale la blockchain). Conseguentemente, il patrimonio di ciascun individuo è andato a comporsi di nuovi beni, di estremo valore personale e patrimoniale (e culturale): i c.d. beni digitali, parte integrante della c.d. eredità digitale.

Installation view 2121, DART - Dynamic Art Museum a Milano presso il Museo della Permanente, foto Massimiliano Tonelli

Installation view 2121, DART – Dynamic Art Museum a Milano presso il Museo della Permanente, foto Massimiliano Tonelli

LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

La distinzione tra beni digitali a “contenuto patrimoniale” e beni digitali a “contenuto personale”, sebbene non risulti adeguata a rappresentare il fenomeno della successione digitale nella sua complessità, si rivela tuttavia necessaria per comprendere le problematiche sottese al loro passaggio generazionale.
Tra i beni digitali a contenuto personale vi sono tutti quei beni suscettibili di essere valutati soltanto nella loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali quali, e-mail, fotografie di famiglia, scritti personali, referti sanitari, ecc.
Tra i beni digitali a contenuto patrimoniale vi rinveniamo, invece, tutti quelli che si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco: le criptovalute, le fotografie digitali d’autore, i progetti di un architetto, i disegni di un grafico, gli scritti di un autore, i collezionabili digitali. Le opere d’arte digitali e i c.d. NFT rientrano a pieno titolo in quest’ultima categoria e, in particolare, nella sottocategoria delle opere creative dell’ingegno soggette alla Legge n. 633/41 sul diritto d’autore.
L’account, invece, non è un “bene digitale”, ma (è indice di) una mera relazione contrattuale tra il fornitore del servizio online e l’utente, in forza della quale quest’ultimo può usufruire di un servizio e di un ambiente virtuale (di proprietà del fornitore), il cui utilizzo è regolato dal contratto con l’utente. Tra gli account, quelli di cloud storage sono particolarmente utilizzati dagli artisti e dai collezionisti di opere d’arte digitale. Come per i beni digitali, quindi, anche gli account possono avere un valore patrimoniale (artistico e culturale) derivante dal loro contenuto.
Non sono beni digitali le credenziali di accesso, sebbene si rivelino essenziali in ambito successorio in quanto consentono la trasmissione mortis causa dei diritti sul bene digitale (quali le opere digitali e gli NFT) o sul device ove è memorizzato.

Hackatao, Hack the Tao. Z.Girl

Hackatao, Hack the Tao. Z.Girl

L’EREDITÀ DIGITALE E LA SUCCESSIONE EREDITARIA DI OPERE D’ARTE DIGITALI

Nonostante sia indubbio il valore (personale, patrimoniale e, in molti casi, culturale) dei nostri beni digitali, siamo soliti preoccuparci del destino che dovranno avere, quando avremo cessato di vivere, solo i nostri beni “analogici”.
Eppure, la c.d. eredità digitale (ovvero la successione ereditaria nel patrimonio digitale) è un fenomeno attualissimo (si veda la prima ordinanza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021) che necessita di essere portato all’attenzione di tutti (professionisti e non) con estrema urgenza in quanto, come vedremo, senza la (pianificazione articolata della) trasmissione delle credenziali di accesso (unico strumento per ottenere il possesso del patrimonio ereditario) ai device, ai singoli file, ai wallet hardware o agli account cloud cifrati ove sono custoditi i beni digitali (e tra essi le opere d’arte digitali), questi sono destinati (salvo eccezioni) a non pervenire mai agli eredi, con conseguenze catastrofiche dal punto di vista patrimoniale, sociale e artistico.
Basti semplicemente considerare che se un artista o un collezionista di opere d’arte digitali non pianifica adeguatamente la consegna delle proprie password (segrete) ai propri eredi (familiari, coniugi, fondazioni, gallerie d’arte, ecc.), il suo patrimonio artistico andrà perso per sempre (le conseguenze sarebbero simili a quelle che sarebbero derivate se Leonardo avesse chiuso la Gioconda in un forziere inaccessibile non premurandosi di organizzare la consegna ai suoi eredi delle chiavi per aprirlo al momento della sua morte).

Sophia

Sophia

LA SUCCESSIONE NELLE OPERE D’ARTE DIGITALI IN ASSENZA DI TESTAMENTO

In caso di successione senza testamento, la prima attività che il chiamato all’eredità ex lege dovrà compiere è il rinvenimento dei supporti fisici di memorizzazione del defunto ove sono memorizzate le opere d’arte digitali e le collezioni private (nonché altri beni digitali).
Rinvenuti tali supporti, l’accesso agli stessi potrebbe essere impedito dalla presenza di (o dalla ignoranza delle) credenziali di accesso, ragione per la quale è sempre necessario, per evitare di compromettere il patrimonio di opere d’arte o NFT ereditato, rivolgersi a un informatico forense che forzi l’accesso con tecniche equiparabili a quelle della polizia giudiziaria.
Per quanto concerne gli account, invece, l’acquisto del possesso delle opere d’arte digitali ivi contenute non presenta particolari difficoltà (se questi non sono criptati). Si potranno infatti avanzare richieste ai singoli fornitori di accesso ai dati ex art. 2 terdecies del d.lgs. 196/2003 o, qualora le opere digitali non contengano (dati o) informazioni personali, far valere i diritti derivanti dalla successione mortis causa.
Nel caso degli NFT, invece, la situazione è molto più complessa. Qualora infatti il defunto si fosse determinato per l’utilizzo di un c.d. wallet privato (hardware o software) il recupero degli stessi potrebbe rivelarsi impossibile a causa della crittografia della chiave di accesso, spesso insuperabile anche attraverso l’informatica forense.

Il Giardino di Maresa. L'artista Mariagrazia Pontorno e il suo primo NFT

Il Giardino di Maresa. L’artista Mariagrazia Pontorno e il suo primo NFT

GARANTIRE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PROPRIO PATRIMONIO ARTISTICO DIGITALE

La pianificazione successoria si rivela, come evidente, fondamentale al fine di garantire il passaggio generazionale delle opere d’arte digitali, degli NFT e delle collezioni digitali private.
Nell’ambito della successione “digitale” il (solo) testamento olografo risulta tuttavia inutilizzabile o, meglio, non utilizzabile appieno, in quanto, la segretezza delle credenziali di accesso scritte all’interno di una scheda testamentaria cartacea, peraltro soggetta a pubblicazione, potrebbe essere agevolmente frustrata in quanto chiunque, anche prima della pubblicazione, potrebbe servirsene.
Un istituto utilizzabile potrebbe essere quello dell’esecutore testamentario, soggetto già custode delle credenziali di accesso. Tuttavia, anch’esso presenta profili di rischio: l’esecutore potrebbe infatti non accettare l’incarico, rendendo inattuabile le volontà del defunto.
Non esistendo nel nostro ordinamento uno strumento specifico, una soluzione deve quindi essere rinvenuta nel mandato post mortem exequendum: un contratto in forza del quale un professionista di fiducia (il mandatario) nominato dall’artista o dal collezionista si obbliga, nei confronti di questi, a consegnare le password (o, comunque compiere un’attività materiale o un atto esecutivo), solo a morte avvenuta, a un determinato soggetto.
Trattandosi, tuttavia, di un contratto idoneo a incidere sull’assetto dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte, onde evitarne la nullità, il mandato post mortem exequendum potrà essere utilizzato per garantire il passaggio generazionale delle opere d’arte digitale, delle collezioni e degli NFT (ovvero di beni di valore patrimoniale) solo unitamente al testamento.
Concludendo, se è vero che “Crypto art is now”, anche il fenomeno dell’eredità digitale deve essere affrontato subito onde evitare, come già accaduto, che le opere d’arte digitali di artisti prematuramente scomparsi inaspettatamente vengano perdute per sempre.

Alessandro d’Arminio Monforte

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Alessandro d'Arminio Monforte

Alessandro d'Arminio Monforte

Alessandro d’Arminio Monforte, titolare di NetworkLex Studio Legale, esperto di IT Law ed eredità digitale. Autore de “La successione ereditaria nel patrimonio digitale”, Pacini Editore, 2020.

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