È andata all’asta la prima opera d’arte realizzata da un artista robot

Ha sfondato il tetto del milione di euro l’opera dell’intelligenza artificiale Ai-Da battuta da Sotheby’s a inizio novembre. Ma cosa dice la legge in fatto di diritto d’autore? L’IA può essere un artista a tutti gli effetti?

Lo scorso 8 novembre 2024 la prima opera creata da un robot-artista dotato di intelligenza artificiale, l’umanoide Ai-Da, è stata venduta all’asta da Sotheby’s per oltre un milione di euro. 
È davvero sorprendente, dal momento che, a stretto rigore, il dipinto AI God. Portrait of Alan Turing dovrebbe essere considerato un’opera insuscettibile di diritto d’autore e perciò liberamente imitabile e moltiplicabile in un numero infinito di esemplari.
Il fatto ci porta dunque nuovamente ad interrogarci su quali siano le principali sfide che l’intelligenza artificiale pone rispetto al diritto d’autore e, possiamo sostanzialmente affermare che i temi principali riguardano: la regola dell’addestramento dell’intelligenza artificiale con opere autorali protette e la tutelabilità del risultato ottenuto con l’impiego dela stessa tecnologia.

Le normative in merito all’IA e al diritto d’autore 

Ad oggi queste due questioni non hanno ancora trovato una risposta definitiva, né a livello normativo, né in decisioni giudiziarie, in Europa o altrove. In particolare, rispetto alla prima, a livello europeo ci si chiede se la l’eccezione relativa al cosiddetto text and data mining possa costituire il supporto normativo per legittimare l’uso di materiale protetto a fini di addestramento. L’eccezione in questione è prevista dalla Direttiva UE sul Diritto d’Autore nel Mercato Unico Digitale 2019/790, per permettere l’estrazione e la riproduzione di testo e dati, ma a condizione di aver ricevuto accesso legittimo a tali contenuti senza riserva di utilizzazione da parte del titolare dei relativi diritti. 
A tale riguardo un richiamo espresso al text and data mining si ritrova nel testo finale del Regolamento sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI ACT, approvato lo scorso 13 marzo 2024 dal Parlamento europeo e pubblicato in data 12 luglio 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ove si afferma espressamente che i fornitori dei servizi di Intelligenza Artificiale devono rispettare la normativa europea in materia di diritto d’autore, attenendosi perciò a quanto previsto dall’art. 4 co. 3 della Direttiva (UE) 2019/790 (“Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico”). Tale norma prevede, appunto, che i titolari dei diritti possano espressamente riservare l’utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti, limitando quindi la possibilità estrazione di testo e dati (text and data mining), esercitando il c.d. diritto di opt-out, escludendo cioè le proprie opere dall’applicazione dell’eccezione.

L’IA può essere artista?

Per quanto riguarda, invece, la tutelabilità delle creazioni realizzate con l’impiego dell’Intelligenza Artificiale la normativa attuale non permette di riconoscere in capo all’artista robot alcun diritto, in quanto non si tratta di soggetto dotato di capacità giuridica, per il quale non è possibile essere titolare di diritti e neppure destinatario di obblighi giuridici. 
Senza aggiungere che la tutelabilità attraverso il diritto d’autore presuppone che una creazione “rifletta la personalità del suo autore, manifestandone le sue scelte libere e creative”, presuppone in altre parole l’identificabilità dell’autore in una persona fisica.
La tutela del diritto d’autore per le opere realizzate con l’Intelligenza Artificiale è quindi riservata ai casi in cui l’intervento umano è determinante e l’IA è unicamente un mezzo, uno strumento che agevola il conseguimento della creazione.
In questa direzione sembra muoversi la proposta di Disegno di Legge presentata in Italia il 23 aprile 2024,  che all’art. 24 prevede un’integrazione dell’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore al fine di  ricomprendere nelle “opere dell’ingegno umano” anche quelle opere “realizzate con l’ausilio strumenti di intelligenza artificiale purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.

Ai-Da Robot with painting. Photo Nicky Johnston
Ai-Da Robot with painting. Photo Nicky Johnston

IA e diritto d’autore in Italia e all’estero

Ad oggi non risulta che i giudici italiani abbiano mai trattato il rapporto tra l’impiego dell’Intelligenza Artificiale e la regola del diritto d’autore.  Un unico richiamo al tema ed alla sua importanza si ritrova nella sentenza della Cassazione che, nel pronunciarsi sulla proteggibilità attraverso il diritto d’autore di una immagine digitale raffigurante un fiore utilizzata come scenografia di Sanremo 2016,  in data 16 gennaio 2023, ha affermato che l’uso di un software non esclude la ricorrenza di un’opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore, ma impone esclusivamente un maggior rigore nel valutarne il gradiente di creatività.
A livello internazionale ci sono invece già diversi casi, come quelli notissimi di Getty Images contro Stability AI e di New York Times contro Open AI, in cui i giudici hanno esplorato la questione dell’uso di contenuti protetti per addestrare software di Intelligenza Artificiale e hanno apprezzato la tutelabilità attraverso il diritto d’autore di opere generate dall’Intelligenza Artificiale, come nella vicenda cinese nota come “Li contro Liu”. In particolare, proprio in quest’ultimo caso è stato affermato che un’opera generata tramite l’utilizzo di Intelligenza Artificiale può godere della tutela autorale, ma unicamente quando sia preponderante l’intervento umano.

L’IA è un mezzo, non un artista

L’Intelligenza Artificiale, ad oggi è sicuramente ancora uno strumento nelle mani dell’uomo, che attraverso il suo impiego può essere facilitato nell’attività creativa.  Risulta che lo stesso autore di AI – God  abbia affermato “Non intendo sostituire gli artisti umani. Il mio obiettivo è ispirare il pubblico a riflettere su come utilizzare l’intelligenza artificiale in modo positivo, pur rimanendo consapevoli dei suoi rischi e dei suoi limiti“. Dunque, è bene ricordare sempre che si tratta di mezzi, di ausili, ai quali non può essere attribuito alcun diritto che, ove sussistano le condizioni, nasce invece originariamente in capo al soggetto, in ipotesi all’impresa, che ha sopportato gli investimenti per la messa a disposizione e l’impiego di quegli strumenti.
Occorre del resto avere presente che l’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale espone ai rischi di illecitoconnessi alla relativa alimentazione ed è quindi sempre bene verificare che questa comprenda contenuti leciti, nel rispetto dei diritti d’autore dei terzi.
È utile, infine, sapere che la proposta del Disegno di Legge di cui sopra prevede che i contenuti generati, modificati o alterati dai sistemi di Intelligenza Artificiale vengano contraddistinti, anche in filigrana o attraverso una marcatura incorporata, dall’acronimo “IA”, divenendo così automatico il loro riconoscimento.

Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca

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